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HOME - DURA LEX SED LEX - SENTENZA CAGLIARITANA
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Sentenza del 2000, assai interessante
Foro di Cagliari

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TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE FERIALE
IL TRIBUNALE

riunito in camera di consiglio e composto dal signori
Dott. Claudio Gatti Presidente
Dott. Giampaolo Casula Giudice
Dott. Giorgio Cannas Giudice est.
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di riesame proposta dal difensore di ........, nato a ....... il ......., indagato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.p., 73, commi primo e quarto, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, avverso l'ordinanza in data 10 luglio 2000, con la quale il Giudice per le indagini preliminari di questo Tribunale ha applicato nei confronti del ........ la misura cautelare della custodia in carcere;
all'esito dell'udienza in camera di consiglio nell'ambito della quale il difensore ha insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata e, in subordine, per la concessione degli arresti domiciliari;
letti gli atti e a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 28 luglio 2000;
OSSERVA
A seguito di una segnalazione anonima, relativa alla presenza di una coltivazione di piante di marijuana, i Carabinieri delle Stazioni di Sarroch e di Domus de Maria l'8 luglio 2000 eseguivano un servizio di osservazione in località ..... in agro del Comune di .....
Giunti sul posto prima dell'alba, i militari si appostavano in parte in prossimità delle piante in precedenza localizzate e in parte su una rupe dalla quale si poteva tenere sotto controllo l'intera zona.
Verso le ore 6-6,30 arrivava sul posto un uomo dell'età di circa trent'anni, a bordo di un ciclomotore Piaggio Vespa di colore rosso, successivamente identificato in .........
I Carabinieri, dopo aver atteso che il .... andasse ad innaffiare le piante, procedevano quindi al suo arresto per produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti.
Veniva, successivamente eseguita una perquisizione domiciliare presso l'abitazione dell'indagato, rinvenendo all'interno di un contenitore per il pane un barattolo in vetro ed un barattolo in latta contenenti delle foglie secche di marijuana (per un peso complessivo di grammi 4,31), dei semi della stessa pianta e grammi 0,70 di hashish.
Nell'occasione veniva sequestrata anche una piantina di marijuana dell'altezza di 10 cm, oltre alle due piante coltivate dal ...., alte m. 1,50.
Il G.I.P. del Tribunale di Cagliari, previa convalida dell'arresto, disponeva nei confronti del .... con ordinanza del 10 luglio 2000, ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ipotizzato, nonché le esigenze cautelari di cui all'art. 274, lettera c), c.p.p., la misura della custodia in carcere.
Avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare ha interposto richiesta di riesame il difensore del ..., chiedendo in via principale l'annullamento della misura disposta e, in subordine, la sua sostituzione con altra misura meno affittiva.

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La richiesta di riesame è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Non appare, infatti, nel caso di specie, configurabile il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ma esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dall'art. 75 del predetto D.P.R., dovendosi ritenere riconducibili i fatti contestati al .... all'ipotesi della detenzione ad uso personale di sostanze stupefacenti.
Ciò appare, in primis, evidente riguardo alle sostanze stupefacenti detenute dal .... nella sua abitazione, considerate, da un lato, la loro modestissima entità (4,31 grammi di foglie di marijuana e 0,70 grammi di hashish) e, d'altro canto, la mancanza di qualsiasi elemento che possa indurre a ritenere che potessero essere, invece, destinate allo spaccio (la marijuana e l'hashish non erano confezionati, né ripartiti in dosi, né sono stati rinvenuti nell'abitazione dell'indagato oggetti che potessero essere utilizzati a tal fine, né strumenti di pesatura).
Quanto alla coltivazione delle piante di marijuana in sequestro, ritiene il Collegio che debba essere anch'essa considerata un'ipotesi di detenzione di stupefacente per uso personale.
Il Tribunale non condivide, infatti, il prevalente orientamento, ribadito anche recentemente (v. Cass., sez. 4, 5 aprile 2000, n. 4209), della Corte di Cassazione, per il quale l'attività di coltivazione di piante da cui possono ricavarsi sostanze stupefa-centi integra il reato di cui all'articolo 73 del D.P.R. 309/1990, a prescindere dall'uso che il coltivatore intenda fare della sostanza ricavabile.
Secondo tale prospettazione, anche dopo le modifiche introdotte dal referendum abroga-tivo del 18 aprile 1993 (che ha depenalizzato l'uso personale di droga a prescindere dal quantitativo), la coltivazione di sostanze stu-pefacenti sarebbe da considerare comunque penalmente illeci-ta, in quanto l'articolo 75 del D.P.R. 309/1990, nel testo attualmente vigente, limiterebbe la rilevanza amministrativa dell'uso personale alle sole condotte dell'acquisto, dell'im-portazione e della detenzione, e non comprenderebbe quella della coltivazione.
Appare, peraltro, evidente che a tale conclusione può giungersi solo in riferimento a un'attività di coltivazione in senso tecnico, disciplinata dagli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. 309/1990, che prevedono l'esistenza di presupposti e strutture (quali l'individuazione dei terreni, i tipi di coltivazioni, i locali destinati alla custodia del prodotto) del tutto incompatibili con la destinazione all'uso personale e, invece, caratteristici di una produzione per il mercato.
Quando, viceversa, come nel caso di specie, il soggetto si limita a coltivare un nu-mero limitatissimo di piante (due o tre), da cui, evidentemente, è possibile ricavare un insignificante quantitativo di stupefacente, non può che ritenersi che la coltivazione sia rivolta all'uso personale.
Deve, pertanto, concludersi, che la coltivazione domestica, di modeste dimensioni quan-titative, non è giuridicamente ricompresa nel concetto di coltivazione in senso tecni-co di cui agli artt. 26, 27 e 28, pur trattandosi di coltivazione in senso naturalistico, ma deve essere inquadrata nella nozione di detenzione, interpretata estensivamente (in tal senso Cass., sez. 6, 12 luglio 1994, n. 3353; G.I.P. Teramo, 25 settembre 1996; Corte d'appello di Catanzaro, 23 marzo 1994; Tribunale di Vicenza, 29 luglio 1994, n. 227).
Ogni diversa interpretazione sarebbe, infatti, contraria alla Costituzione in quanto condurrebbe ad una ingiustificata disparità di trattamento, con conseguenze paradossali.
Si consideri infatti il caso in cui l'indagato venga sorpreso dalle forze dell'ordine durante la coltivazione di un limitato numero di piante (sanzionabile penalmente, secondo la diversa interpretazione) e quello del medesimo indagato che invece porti a compimento la coltivazione, estraendo dalle piante lo stupefacente destinato ad uso personale (soggetto alla sola sanzione amministrativa).
Anche ammettendo, per ipotesi, che rispetto al fatto della coltivazione sia comunque, nel caso di specie, configurabile il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/1990, contrariamente a quanto ritenuto dal G.I.P. il fatto, per il limitatissimo numero delle piante, dovrebbe considerarsi di lieve entità ai sensi del quinto comma del predetto articolo, come ritenuto, ancor prima del referendum abrogativo del 18 aprile 1993, dalle sezioni unite penali della Corte di Cassazione (che, con sentenza n. 9148 del 12 settembre 1991, hanno statuito che ai fini del giudizio sulla lieve entità dei fatti di cui all'art. 73 del D.P.R. n. 309/1990 gli elementi da considerare attengono all'azione e all'oggetto materiale del reato e sono tutti di carattere oggettivo, e, in particolare, è da ritenersi fatto di lieve entità, tra gli altri, la coltivazione di qualche pianta di cannabis indiana).
Ciò premesso, ritiene il Collegio che la minima entità del fatto e la modesta pena presumibilmente irrogabile all'indagato in caso di condanna non giustificherebbero, comunque, l'applicazione di una misura cautelare, e tantomeno della custodia in carcere.
L'ordinanza impugnata deve, per tali ragioni, essere annullata.

P.Q.M.
IL TRIBUNALE

Visti gli artt. 273 ss., 309 c.p.p., annulla l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 10 luglio 2000. ordinando l'immediata liberazione di se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Cagliari, 28 luglio 2000.

 

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