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Modello di difesa
(Fonte: lib.tradotto da «Chanvre Info», C.P.1, 1595 Clavaleyres, CH)

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- Consumo e possesso di piccole quantità

Sono accusato di possesso e "consumo collettivo" (con amici) di una piccola quantità (un grammo) di concentrato di canapa. La sostanza in mio possesso, il cosiddetto "hashish", non è altro che un preparato secco di canapa. Domando che il tribunale mi assolva interamente o che mi dichiari non punibile in base agli articoli 19a/2 LFSTUP e all'art. 19b LFSTUP.

Art. 19a/2 LFSTUP

Il capoverso 1 dell'art 19a stabilisce che il consumo di stupefacenti è punibile dalla legge, ma il capoverso 2 dello stesso articolo dice che: "Nei casi poco gravi si può abbandonare il procedimento o prescindere da ogni pena. Può essere pronunciato un avvertimento". Per caso poco grave s' intende: "Quando la sostanza in questione è poco tossica". La cannabis soddisfa questo requisito in quanto ha una bassissima tossicità: nessuno è mai morto né morirà mai per aver assunto della cannabis, al contrario delle centinaia di migliaia di vittime morte in Europa a causa di alcool e tabacco. La cannabis inoltre, come sostiene anche il Tribunale Federale: "non crea alcuna dipendenza, né fisica né psichica" (Delibera del Trib. Fed., 29 agosto 1994). Quando viene provato che la quantità di sostanza è insignificante - o "minima", come dice l'art.19b LFSTUP.
Il mio caso, sotto ogni punto di vista, può essere considerato "poco grave".

Art. 19b LFSTUP

"Chiunque prepara stupefacenti soltanto per il proprio consumo o consegna gratuitamente stupefacenti per rendere possibile il simultaneo consumo in comune, non è punibile se trattasi di esigue quantità".

Il mio caso è esattamente un'applicazione dell'art.19b della legge federale: qualcuno ha preparato una sigaretta di canapa che è poi stata consumata, gratuitamente e simultaneamente, da più persone. Dal momento che la legge dice chiaramente che la preparazione e il consumo di un preparato di canapa non é punibile, se si tratta di piccole quantità, ho diritto all'applicazione della legge.

Nel luglio del 1973 il Consiglio Nazionale ha stabilito che sono da considerarsi quantità minime tutte la quantità che non superano la cosiddetta "razione per la settimana", fissata a 7 grammi (una media di un grammo al giorno). La quantità in mio possesso (un grammo) è sette volte inferiore a quanto permesso ed è dunque da considerarsi, senza alcun dubbio, "minima".

In conclusione di quanto precede, chiedo che l'impunibilità venga pronunciata per quanto riguarda il mio caso, in applicazione alla legge e più precisamente agli articoli 19a/2 e 19b LFSTUP.

 

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