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Norme e numeri sulle droghe

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Il consumo ed il commercio degli stupefacenti in Italia sono regolati da una legge del 1990, la cosidetta legge Iervolino-Vassalli - dal nome dei due ministri promotori (legge n.162 del 26/6/90), poi inserita nel Testo Unico sulle sostanze stupefacenti con decreto n. 309 del 9/10/90.

Questa normativa, ispirata dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi, puniva tanto la vendita che il consumo di stupefacenti.

Con la vittoria del quesito proposto dai radicali nel referendum del 18 aprile 1993 essa è stata in parte modificata, introducendo il principio della non punibilità per il consumatore.

In sostanza, oggi è reato soltanto la vendita e la detenzione di droga per uso non personale, nonchè lacoltivazione della cannabis a qualsiasi titolo (c'è però in proposito una interessante sentenza del Tribunale di Macerata); mentre per il consumatore non è previsto il carcere, ma solamente alcune sanzioni amministrative.

Le pene previste per lo spaccio sono assai severe e vanno sino ai venti anni per le cosidette droghe pesanti (eroina, cocaina) e sino ai sei anni per i derivati della cannabis.

Se è vero che la detenzione per uso personale non è prevista come reato, è altrettanto vero che la legge lascia ampi margini di discrezionalità nel giudicare se il quantitativo detenuto puó essere considerato o meno destinato all'uso personale. Né si può dire che le recenti sentenze della Corte di Cassazione abbiano contribuito a fare chiarezza in materia.

Va inoltre ricordato che è considerato reato anche la cessione gratuita a terzi (cosidetta cessione amicale) e pertanto rischia di essere imputato per spaccio anche chi semplicemente regala uno piccolo quantitativo ad un amico o addirittura chi, come sancito da un'altra recente sentenza della Corte di Cassazione, "passa" uno spinello al proprio vicino... Se l'uso personale è esente da pene detentive, non è peró esente da conseguenze.

Chiunque venga trovato in possesso di cannabis per uso personale può infatti essere convocato davanti al prefetto o suo incaricato, sottoposto alla sospensione della patente o del passaporto per un periodo sino a quattro mesi ( n.b.: nel febbraio del 1998 tale aspetto della normativa è stato oggetto di un'altra sentenza della Corte di Cassazione), invitato a sottoporsi ad un programma terapeutico e riabilitativo concordato con il competente servizio pubblico per le tossicodipendenze.

Le modifiche introdotte dal referendum del 18 aprile 1993 e le recenti sentenze della Corte di cassazione rendono l'attuale Testo Unico assolutamente contraddittorio ed inadeguato.

Il governo Prodi, prima nel suo programma elettorale e successivamente facendo proprie le conclusioni della Conferenza nazionale tenutasi a Napoli nel marzo 1997, ha - almeno in linea di principio - accettato una politica di riduzione del danno che prevede la depenalizzazione completa di tutti gli atti finalizzati al consumo personale dei derivati della cannabis, compresa la coltivazione domestica.

A causa dei contrasti interni alla maggioranza, con i popolari arroccati su una posizione di rifiuto pregiudiziale e ideologico, questa esperienza di governo si è conclusa senza che nessun passo concreto sia stato compiuto.

Il 3 novembre 1997 la Commissione per le libertà pubbliche aveva approvato una raccomandazione rivolta ai governi dei Paesi dell'Unione europea, in cui si chiedeva esplicitamente di depenalizzare il consumo di droghe leggere, di regolamentare il commercio e la produzione di cannabis e derivati. Il testo è stato fortemente osteggiato dal centro-destra, rinviato in Commissione, sottoposto a pesanti tagli e quindi definitivamente approvato in sessione plenaria ad inizio di ottobre 1998.

A cura di Ettore Colombo

 

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